Codice Penale n.697

sanzioni penali

  • 14 lug. 2015

Estratto dal Codice Penale

Libro terzo: DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
Titolo I: DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Capo I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Sezione III: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI TALUNE SPECIE DI REATI
§ 3: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Art. 692 Detenzione di misure e pesi illegali 
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Art. 693 Rifiuto di monete aventi corso legale 
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a lire sessantamila.
(1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte 
Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a lire quattrocentomila.
(1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.


§ 4: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi 
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o di industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 696 Vendita ambulante di armi 
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.

Art. 697 Detenzione abusiva di armi 
Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila (1).
(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 698 Omessa consegna di armi 
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a lire duecentoquarantamila.

Art. 699 Porto abusivo di armi 
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.

Art. 700 Circostanze aggravanti 
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.

Art. 701 Misura di sicurezza 
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Art. 702 Articolo abrogato dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

Art. 703 Accensioni ed esplosioni pericolose 
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Art. 704 Armi 
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" si intendono:
1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.


§ 5: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 705 Commercio non autorizzato di cose preziose 
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni.

Art. 706 Commercio clandestino di cose antiche 
Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatto dichiarazione all'Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.
Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

Art. 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli 
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.
La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1971, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Art. 708 Possesso ingiustificato di valori 
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 2 novembre 1996, n. 370, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo.

Art. 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto 
Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta 
Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Art. 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti 
Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.

Art. 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza 
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire ventimila.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Art. 713 Misura di sicurezza 
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.


§ 6: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI MINORI O DI PERSONE DETENUTE

Art. 714 Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 715 Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 716 Omesso avviso all'Autorità della evasione o fuga di minori 
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila (1).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
(1) Comma così modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 717 Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.


Capo II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE
Sezione I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI

Art. 718  Esercizio di giuochi di azzardo 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 719 Circostanze aggravanti 
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Art. 720 Partecipazione a giuochi di azzardo 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Art. 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco 
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono "giuochi di azzardo" quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono "case da giuoco" i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza 
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo 
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire diecimila a duecentomila.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire centomila.

Art. 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti 
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).
Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".

Art. 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza 
Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni.

Art. 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

Art. 727 Maltrattamento di animali 
Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.
(1) L'ammenda è stata elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire 3 milioni dall'art. 5, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281.


Sezione II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA

Art. 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui 
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Art. 729 Abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive 
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Soggiace all'ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.


Titolo II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori 
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

Art. 732 Omesso avviamento dei minori a lavoro 
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale 
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro milioni.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali 
Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni.

Art. 734 bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale 
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.